Comunicato stampa. Foto di Barbara Noferi.
Alcune affermazioni e commenti che sono apparse in questi giorni sui giornali e sui social ci portano a ribadire che la GolarTundra è un impianto a rischio di incidente rilevante per la sua attività di rigassificazione ed è disciplinato dal decreto legislativo 105 del 2015 che recepisce direttive Europee emanate dopo il grave incidente successo a Seveso.
Tra le varie affermazioni hanno destato attenzione quelle rilasciate dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Piombino Giuliano Parodi.
Ci preme precisare che, nel progetto inerente Piombino, la Snam ha individuato vari tipi di possibili incidenti, alcuni di essi potrebbero dare origine ad una “nube di metano” che potrebbe incendiarsi o peggio ancora esplodere. Per ognuno degli incidenti SNAM ha individuato le aree di danno conseguenti sia per le persone che per le strutture.
In scenari di questo tipo, riteniamo debba essere previsto un legame tra le aree dove si prevedono danni con conseguenze alle persone e agli elementi vulnerabili e le zone di interdizione e/o di attenzione.
A Livorno il rigassificatore è a 24 km dalla costa e intorno sono previste, in riferimento ad un incidente, tre aree di danno che vanno da un raggio di 1103 metri ad un raggio massimo di 3370 metri, calcolate per l’eventuale esplosione di una nube di metano(UVCE).
Tali aree di danno sono entro la zona di interdizione totale alla navigazione ed a altre attività con raggio di 2 miglia stabilito dalla Capitaneria di Livorno. Oltre a questa zona vi sono altre due zone di interdizione e attenzione.
A Piombino l’area di danno coinvolta da uno dei qualsiasi incidenti previsti da SNAM ha un raggio che delinea un’area estremamente ridotta rispetto a quella del rigassificatore di Livorno.
Al momento non sono state adottate zone di interdizione salvo quella dell’ area di raggio pari a 2 Km in cielo per escludere incidenti derivanti da mezzi volanti e quella di raggio di 300 metri intorno al punto in rada previsto nel caso in cui la GolarTundra o una metaniera dovessero sostarvi.
L’Assessore all’Urbanistica nei suoi recenti commenti sui social sostiene che a Livorno sono state previste quelle Zone di interdizione per proteggere il rigassificatore da eventuali collisioni di altre navi e non per tutelare la popolazione.
Noi riteniamo che l’ordinanza della Capitaneria di Livorno non sia per evitare danni alla popolazione dato che abita a molti km di distanza, ma per evitarli a passeggeri, equipaggi di traghetti e navi da crociera che per tale motivo non debbono transitare in un’area dove si potrebbe verificare, pur in caso remoto, ma possibile, un evento incidentale UVCE (esplosione).
La Zona di interdizione totale pertanto serve non solo ad impedire che una nave entri in collisione con il rigassificatore di Livorno ma a proteggere anche chi potrebbe transitarvi troppo vicino, nel caso vi fosse un guasto al rigassificatore stesso che potrebbe dare origine ad un incidente.
Infatti eventi incidentali non si possono ricondurre solo a collisioni in alto mare, come asserisce l’Assessore, ma si potrebbero verificare, di diverse entità, anche in porto, per un malfunzionamento dell’impianto di rigassificazione ad esempio per la rottura delle manichette durante lo scarico del GNL da metaniera a FSRU, per errori umani, per avarie a traghetti e imbarcazioni non sempre governabili, per situazioni imprevedibili connesse a particolari condizioni meteo marine, tanto più preoccupanti perché a Piombino ci troviamo in un porto trafficato con un unico canale di ingresso e di evoluzione, vicinissimo alle case e alle infrastrutture.
Ci domandiamo se l’Assessore sia a conoscenza, preso atto delle sue affermazioni, di notizie che noi non abbiamo e se pensa che la Capitaneria di Porto non preveda in futuro interdizioni nelle aree di danno che coinvolgono parte del canale di ingresso nel porto e parte della banchina Nord.
Preme inoltre ricordare che nel porto di Barcellona il rigassificatore dista 3,7 km dalla città, nel rispetto della legge dello Stato Spagnolo che fissa in 2 km la distanza minima dal centro abitato .
Ci chiediamo inoltre in base a quale convinzione asserisce che il Tar non potrà dire se la nave è sicura o meno.
Si ricorda che gli atti amministrativi (Ordinanza del Commissario) possono essere dichiarati illegittimi per violazione e falsa applicazione di leggi, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e delle risultanze analizzate, per irragionevolezza, per contraddittorietà tra i pareri. Pertanto l’organo di giustizia amministrativa potrebbe sostenere che la sicurezza dell’impianto non sia garantita da una procedura che risente di quei vizi.
Il ricorso a difesa delle ragioni del Comune si basa proprio su tutti questi aspetti e il Tar dovrà rispondere a tutte le domande presentate dai ricorrenti.
Comitato Salute Pubblica
La Piazza
Liberi Insieme
Gruppo Gazebo 8 Giugno

