LIVORNO — Svolta nella pianificazione del porto di Livorno.
Il Tar della Toscana, Sezione Prima, con la sentenza n. 1740 del 26 Agosto 2026, ha stabilito che il Comune non poteva estendere la propria pianificazione urbanistica alle aree portuali e retro-portuali, riportando al centro delle decisioni il ruolo dell’Authority. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi riuniti presentati dall’Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, da Porta Medicea Srl e da Confindustria Toscana Centro e Costa, insieme a un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie. La pronuncia dichiara la nullità, per “difetto assoluto di attribuzione”, degli atti comunali limitatamente alla parte relativa alle aree portuali e retro-portuali.
Il riferimento è alla delibera del Consiglio comunale n. 146 del 28 Luglio 2025, con cui Palazzo Civico aveva aggiornato il quadro conoscitivo della variante al Piano strutturale e approvato il Piano operativo, includendo nella propria pianificazione anche le aree operative del porto.

La competenza torna al Piano regolatore portuale
Secondo il Tar, dopo le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge 84 del 1994 dal decreto-legge n. 121 del 2021, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali spetta in via esclusiva all’Autorità di Sistema portuale attraverso il Piano regolatore portuale. Per i giudici, quest’ultimo rappresenta un “piano territoriale di rilevanza statale” e costituisce “l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio” all’interno del proprio perimetro di competenza. Al Comune rimane invece la pianificazione delle cosiddette aree di interazione porto-città, previo parere dell’AdSp.
È proprio su questo punto che il Comune, secondo il Tar, avrebbe oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni. Palazzo Civico non avrebbe potuto disciplinare direttamente l’intero ambito portuale attraverso il Piano operativo, né utilizzare l’intesa sottoscritta con l’Authority nel Novembre 2023 come base per estendere la propria pianificazione. Quell’accordo, spiegano i giudici, consentiva al Comune una disciplina transitoria soltanto per le nuove aree entrate nel perimetro portuale attraverso il Documento di pianificazione strategica di sistema e comunque senza pregiudicarne l’utilizzo per finalità portuali.
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