San Vincenzo: obbligo per i proprietari dei cani di utilizzare acqua per pulire

SAN VINCENZO – Nella giornata di ieri mercoledì 1 luglio il sindaco Paolo Riccucci ha firmato l’ordinanza che dispone fino al 15 settembre l’obbligo, per i proprietari, dirimuovere con acqua le deiezioni liquide dei cani nell’area cittadina che va da piazza Gramsci a piazzale Benvenuti e tutte le vie comprese in quella zona.

Sarà obbligatorio munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza, e necessario riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico nelle zone elencate.
“Il provvedimento – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci – mira a preservare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici durante il periodo climatico più critico, mantenendo così igiene e decoro delle strade, dei marciapiedi e degli arredi urbani. L’obiettivo di questa ordinanza non è certamente quello di punire i trasgressori, ma che si innalzi ulteriormente il senso di responsabilità per garantire una convivenza civile”.
Il provvedimento infatti si è reso necessario visto l’aumento delle temperature estive e la scarsità di piogge, fattori che amplificano i disagi legati al decoro e all’igiene urbana, specialmente a causa delle deiezioni liquide su marciapiedi, arredi pubblici e ingressi. Il fenomeno, acuito dall’afflusso turistico, ha generato numerose segnalazioni per cattivi odori e rischi igienico-sanitari. Sebbene la normativa vigente imponga solo la raccolta delle feci, l’amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale tutelare i beni comuni e la salute di adulti e bambini.

ORDINANZA n° 9 del 01/07/2026

OGGETTO OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON

ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI

USO PUBBLICO DEL CENTRO URBANO.

ALLEGATI

Oggetto: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON ACQUA

LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DEL

CENTRO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO che il significativo aumento delle temperature atmosferiche che si verifica nel periodo

primavera-estate, associato a una diminuzione delle precipitazioni, produce effetti che incidono sulla

salubrità e sul decoro degli spazi urbani maggiormente frequentati anche in conseguenza della

maggiore evaporazione di liquidi organici dalle superfici pavimentate;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che pervengono all’Amministrazione Comunale da parte

di cittadini, nelle quali è evidenziato il disagio determinato dalle maleodoranze e dagli inconvenienti

igienico sanitari che derivano dalla presenza di deiezioni liquide degli animali d’affezione su superfici

pavimentate e su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

VISTO il notevole e crescente numero di animali d’affezione di cui alla legge 281/91, ed in particolare

di cani, presenti sul territorio comunale in special modo durante la stagione estive con l’afflusso di

migliaia di turisti

RILEVATO che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del centro urbano si osserva la diffusa

presenza di urina di animali d’affezione, in particolare cani, che imbratta pavimentazioni stradali,

marciapiedi, aree pedonali, vetrine dei negozi, portoni di ingresso delle abitazioni, con conseguenteformazione di odori sgradevoli, fenomeni di incrostazione, degrado urbano e potenziale rischio

igienico sanitario;

CONSIDERATO che le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare per garantire

decoro, igiene e vivibilità urbana;

CONSIDERATO che la vigente normativa (Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e

ss.mm.ii.) obbliga a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con se’

strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

PRESO ATTO che la suddetta normativa non prevede analoga norma per quanto attiene le deiezioni

liquide;

EVIDENZIATA la necessità di preservare l’igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata

aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di

scarse precipitazioni che aggravano l’impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al

fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell’ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in

assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

RITENUTO doveroso provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette vengano

immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno

quindi dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle

deiezioni liquide;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni, per tutto il

periodo più critico dal punto di vista climatico;

VISTI:

– l’Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

– il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);

– lo Statuto Comunale;

ORDINA

per il periodo dal 01 Luglio al 15 Settembre, nell’area cittadina che va da Piazza Gramsci a Piazzale

Benvenuti e tutte le Vie in quella zona comprese (Corso Italia, Via del Passaggino, Via della

Misericordia, Via della Stazione, Via Beatrice Alliata, Piazza Umberto I⁰, Piazza della Chiesa, Piazza

della Capitanerie di Porto, Piazza Unità d’Italia, Piazza della Vittoria, Piazza Mischi, Via Peppino

Impastato, Piazza Vittorio Veneto, Lungomare Marconi, area pedonale Via Vittorio Emanuele II⁰,

eccetera) a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati

temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:- munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori

d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza;

– di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni

liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree

urbane pubbliche o ad uso pubblico nelle zone sopra elencate.

AVVERTE

• L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

• Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

DISPONE

1. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da

cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della

pulizia con acqua delle deiezioni liquide;

2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza spetta agli appartenenti

al Comando di Polizia Locale e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla

tutela degli animali ai sensi della vigente normativa nazionale e locale;

3. Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

◦ Comando Polizia Locale

◦ Ufficio Stampa, che è incaricato della diffusione attraverso comunicati stampa e canali social

dell’Amministrazione comunale per la massima conoscibilità da parte dei cittadini.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è

ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla

legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi)

giorni dallo stesso termine