SAN VINCENZO – Nella giornata di ieri mercoledì 1 luglio il sindaco Paolo Riccucci ha firmato l’ordinanza che dispone fino al 15 settembre l’obbligo, per i proprietari, dirimuovere con acqua le deiezioni liquide dei cani nell’area cittadina che va da piazza Gramsci a piazzale Benvenuti e tutte le vie comprese in quella zona.
ORDINANZA n° 9 del 01/07/2026
OGGETTO OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON
ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI
USO PUBBLICO DEL CENTRO URBANO.
ALLEGATI
Oggetto: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON ACQUA
LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DEL
CENTRO URBANO
IL SINDACO
PREMESSO che il significativo aumento delle temperature atmosferiche che si verifica nel periodo
primavera-estate, associato a una diminuzione delle precipitazioni, produce effetti che incidono sulla
salubrità e sul decoro degli spazi urbani maggiormente frequentati anche in conseguenza della
maggiore evaporazione di liquidi organici dalle superfici pavimentate;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che pervengono all’Amministrazione Comunale da parte
di cittadini, nelle quali è evidenziato il disagio determinato dalle maleodoranze e dagli inconvenienti
igienico sanitari che derivano dalla presenza di deiezioni liquide degli animali d’affezione su superfici
pavimentate e su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;
VISTO il notevole e crescente numero di animali d’affezione di cui alla legge 281/91, ed in particolare
di cani, presenti sul territorio comunale in special modo durante la stagione estive con l’afflusso di
migliaia di turisti
RILEVATO che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del centro urbano si osserva la diffusa
presenza di urina di animali d’affezione, in particolare cani, che imbratta pavimentazioni stradali,
marciapiedi, aree pedonali, vetrine dei negozi, portoni di ingresso delle abitazioni, con conseguenteformazione di odori sgradevoli, fenomeni di incrostazione, degrado urbano e potenziale rischio
igienico sanitario;
CONSIDERATO che le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare per garantire
decoro, igiene e vivibilità urbana;
CONSIDERATO che la vigente normativa (Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e
ss.mm.ii.) obbliga a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con se’
strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
PRESO ATTO che la suddetta normativa non prevede analoga norma per quanto attiene le deiezioni
liquide;
EVIDENZIATA la necessità di preservare l’igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata
aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di
scarse precipitazioni che aggravano l’impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al
fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell’ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in
assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;
RITENUTO doveroso provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette vengano
immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno
quindi dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle
deiezioni liquide;
RITENUTO pertanto necessario adottare misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni, per tutto il
periodo più critico dal punto di vista climatico;
VISTI:
– l’Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
– lo Statuto Comunale;
ORDINA
per il periodo dal 01 Luglio al 15 Settembre, nell’area cittadina che va da Piazza Gramsci a Piazzale
Benvenuti e tutte le Vie in quella zona comprese (Corso Italia, Via del Passaggino, Via della
Misericordia, Via della Stazione, Via Beatrice Alliata, Piazza Umberto I⁰, Piazza della Chiesa, Piazza
della Capitanerie di Porto, Piazza Unità d’Italia, Piazza della Vittoria, Piazza Mischi, Via Peppino
Impastato, Piazza Vittorio Veneto, Lungomare Marconi, area pedonale Via Vittorio Emanuele II⁰,
eccetera) a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati
temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:- munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori
d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza;
– di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni
liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree
urbane pubbliche o ad uso pubblico nelle zone sopra elencate.
AVVERTE
• L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;
• Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.
DISPONE
1. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da
cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della
pulizia con acqua delle deiezioni liquide;
2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza spetta agli appartenenti
al Comando di Polizia Locale e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla
tutela degli animali ai sensi della vigente normativa nazionale e locale;
3. Copia del presente provvedimento è trasmessa a:
◦ Comando Polizia Locale
◦ Ufficio Stampa, che è incaricato della diffusione attraverso comunicati stampa e canali social
dell’Amministrazione comunale per la massima conoscibilità da parte dei cittadini.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è
ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla
legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi)
giorni dallo stesso termine

