PIOMBINO – Inviate osservazioni formali a MASE, Regione e Comune
All’attenzione del Ministero dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin
Unità competente Divisione II della Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Al Responsabile del procedimento Direttore Arch. Gianluigi Nocco
p.c.
Sindaco di Piombino Avv. Francesco Ferrari
Al Commissario Straordinario e Presidente della Regione Toscana
Dott. Eugenio Giani
Organi di Stampa
FRSU ITALIS PIOMBINO. SOC. SNAM ISTANZA PROROGA/RINNOVO
OSSERVAZIONI N°1
Con la presente si chiede,
al Ministro e agli altri Organi dello Stato, di confermare le disposizioni degli atti emessi che sanciscono la permanenza di tre anni della FSRU nel porto di Piombino:
– Autorizzazione 140/2022 rilasciata dal Commissario Straordinario della Toscana Eugenio Giani;
Previa deliberazione della GRT 1210/2022 che rilascia Intesa con lo Stato limitatamente ai tre anni.
– Autorizzazione 145/2023 AIA rilasciata dal Ministero dell’Ambiente per soli tre anni; Decreto del Consiglio dei Ministri 2366/2023 di nomina Commissario Straordinario per il trasferimento della FSRU Italis.
Dopo che è trascorso tempo e dopo le dichiarazioni pubbliche del Ministro dell’Ambiente, a fine estate in un incontro pubblico in Val di Cornia, che la procedura Piombino, 10/02/2026di trasferimento il Liguria è tramontata, si prende atto della richiesta di proroga e rinnovo da parte della Snam dell’autorizzazione all’esercizio della FSRU ITALIS fino al trasferimento in Liguria o altro sito alternativo deciso dalle Autorità.
Si prende atto della ancora non decisione governativa della collocazione della FRSU di Piombino, pertanto si chiede un pronunciamento sul sito alternativo o su altre determinazioni, lontane da questo territorio, sul futuro della Nave.
In questo contesto riteniamo vada analizzata la procedura avviata da Codesto Ministero.
Osservazioni sulla procedura
La Soc. Snam ha presentato al Commissario Straordinario di Governo per la Regione Toscana in data 30 Dicembre 2025, istanza di proroga tecnica dell’autorizzazione
unica rilasciata dal Commissario con ordinanza n.140 del 25.10.2022 per il periodo necessario a trasferire la FRSU da Piombino in Liguria o in altro sito e Istanza al
Ministero dell’Ambiente in data 30.12.2025 di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA di cui al DM.145/2023.
Si inoltra la presente osservazione al Ministero dell’Ambiente che ha avviato il procedimento in data 31.12.2025 ai sensi dell’art.29 quater D.lgs 152/06 che
disciplina il rilascio della AIA e le procedure di partecipazione.
La proroga è stata richiesta all’ordinanza Commissariale 140/2022 pertanto si pensa che l’Organo che ha emesso l’atto dovrebbe inizialmente pronunciarsi, il Commissario Straordinario o lo stesso Ministro in caso trattenga per sé le funzioni prima conferite al Commissario e, a nostro avviso, in base agli atti esistenti che hanno decretato e motivato la tollerabilità per il territorio della FSRU per soli tre anni, non accogliere
l’istanza di proroga a tutela e nell’interesse pubblico della popolazione di Piombino.
La mancata proroga comporta che l’autorizzazione all’esercizio non possa essere rinnovata e rilasciata. Piombino, 10/02/2026Se si ritenesse comunque di avviare una specifica procedura, si richiede in subordine a quanto sopra, che siano acquisiti i pareri degli Enti competenti e siano attivate procedure e normative ambientali garantistiche ordinarie, non di urgenza, non trovandosi oggi (Dati statistiche ministero dell’Ambiente, vendite gas all’estero) il
Paese, in riferimento al reperimento di Gas, nella stessa situazione di difficoltà come quando la FSRU è stata autorizzata con una procedura di urgenza, accelerata di appena 120 giorni e senza una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Nell’ambito dello specifico procedimento di proroga, ci sembrerebbe inoltre necessaria una preventiva pronuncia della Regione Toscana per concedere o meno
l’intesa con lo Stato perché l’intesa rilasciata ai sensi del decreto 50/2022 con atto 1210 /2022 è riferita solo ai tre anni di permanenza a Piombino, di concerto con l’atto
commissariale.
Codesto Ministero ha avviato la procedura di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, e come specificato nel relativo avvio del procedimento l’autorizzazione
all’esercizio presuppone la pronuncia sull’atto che limita a tre anni la permanenza in porto a Piombino del rigassificatore.
Osservazione sulle motivazioni della richiesta
La Snam chiede una PROROGA TECNICA per il periodo necessario al trasferimento il Liguria, in virtù del progetto presentato al Commissario della Liguria nel 2023.
Si rileva che:
– il Commissario della Liguria che ha ricevuto il progetto di trasferimento non è
più in carica;
– nessun altro Commissario è stato nominato dal governo per gestire la procedura che risulta “ arenata” da tempo, non attiva dal 2024. Solo di recente
l’attuale Governatore della Liguria in risposta ad una nota di codesto Ministero, ha espresso parere negativo della Regione alla prosecuzione dell’iter
autorizzativo localizzativo in Liguria della FSRU sita a Piombino.
Visto ciò la motivazione della Istanza della Soc Snam con i relativi tempi proposti del trasferimento in Liguria, come se questo fosse possibile mentre attualmente non lo è, appare finalizzata ad ottenere intanto una proroga di fronte all’incertezza di eventuali future e diverse localizzazioni. Se si fosse voluto non si sarebbe aspettato tanto tempo e non sarebbero state rese dichiarazioni pubbliche sull’abbandono della localizzazione nel mare ligure.
Il Governo con la nomina del Commissario della Liguria aveva implicitamente riconosciuto la necessità che la FSRU venisse spostata da Piombino, ora riteniamo sia il momento di assumere una decisione certa e non affidarsi a incertezze temporali.
Si richiama la Sentenza del Tar Lazio 01279/2023 che ha motivato di non entrare nel merito di rilievi avanzati nel ricorso dal Comune e da altre associazioni dal momento che la FSRU deve permanere a Piombino per soli tre anni, pena la sua inattività.
Nel ricorso i ricorrenti avevano fatto notare al Giudice che l’art.6 dell’AIA prevede un riesame con valenza di rinnovo, temendo che si prevedesse fin dall’inizio un possibile prolungamento di attività della FRSU a Piombino oltre il termine stabilito, il Giudice ha risposto che questa ipotesi non riguarda Piombino, ma altro sito e che tale disposizione è stata prevista per dare continuità all’attività di rigassificazione della
nave, ma altrove.
Si teme che se si dovesse andare avanti a proroghe anche altre eventuali impugnative potrebbero vedere paradossalmente il Giudice non entrare nel merito per la
permanenza dell’impianto limitata nel tempo e così i cittadini rischierebbero di non far valere i propri interessi.
Osservazioni su aspetti di merito
Nella documentazione presentata, la Snam dichiara che sono stati rispettati parametri di emissioni, scarichi e le prescrizioni impartite.
Le emissioni di inquinanti su un territorio costituiscono sempre preoccupazione che si accentuano se l’esposizione è protratta nel tempo e se, come nel caso di Piombino le fonte emissive di un impianto si sommano ad altre fonti emissive nell’ambito della attività portuale (traffici traghetti, rimorchiatori, metaniere……) e nell’ambito
cittadino.
Si richiamano le fonti emissive di un FRSU; Ossidi di azoto (NOx), Monossido di carbonio (CO), Composti organici volatili (COV), Metano, Biossido di zolfo (SO2),
Particolato (PM10/PM2.5), Formaldeide.
Sugli aspetti sanitari si sono espressi nella procedura autorizzatoria sia l’Istituto di Sanità sia L’ISPRA prevedendo monitoraggi e indagini epidemiologiche.
L’Istituto Superiore di Sanità ha rimarcato l’importanza che la popolazione sia esposta agli inquinanti per soli tre anni a tutela della salute delle persone, pertanto riteniamo che debba essere interpellato di nuovo nel procedimento data la rilevanza delle emissioni in un contesto antropizzato.
Preoccupazioni anche per le ingenti quantità di ipoclorito di sodio versate in mare che protratte nel tempo non gioverebbero certo all’ecosistema marino.
Altro aspetto che ci preoccupa è quello legato ad un possibile incidente rilevante.
Il nostro è un porto piccolo molto trafficato per i collegamenti con le isole e per i traffici commerciali, turistici e legati alle attività del mare.
E’ uno dei porti passeggeri più transitato del Paese, e il rigassificatore è lì, ad alcune centinaia di metri dalla stazione marittima, dagli uffici, dai parcheggi, da un
porto turistico, da numerosi elementi vulnerabili senza contare la ridotta vicinanza delle prime abitazioni.
Il porto è dotato di un unico canale di ingresso e di uscita e tutti i traffici passano da lì dove vi è un solo bacino di evoluzione che con avversità meteo non rende semplici le manovre delle metaniere che arrivano a cadenza regolare.
Si tratta di un porto nella città, e dove la città è dotata di un unica via di accesso e di uscita.
Nelle osservazioni inviate a suo tempo al Commissario, e più volte ripetute in note alle varie Autorità compresa codesta, abbiamo espresso la non convinzione che l’area
di danno possa essere solo di poco meno di 500 metri. Il Rapporto Definitivo di Sicurezza si è basato sull’assunto che, eventuali incidenti, si potrebbero verificare
essenzialmente per il malfunzionamento dell’impianto con danni solo intorno alla Nave mentre per eventuali altri incidenti derivanti da avversità meteo, collisioni,
errori umani, attentati, tutto sarebbe valutabile e governabile sempre.
In particolare non ci convince l’area di danno intorno al rigassificatore quando per identico incidente (fuoriuscita di GNL per rottura di manichette che dà origine ad un
Unconfined Vapor Cloud Explosion) per il rigassificatore Livorno è prevista un’area di danno molto più ampia, rispetto a quella di Piombino.
Noi riteniamo che l’imprevedibile possa capitare e che non sempre si possano scongiurare danni, che non sempre tutto sia governabile e se dovesse succedere in un
ambiente antropizzato le conseguenze potrebbero essere serie tanto che a Piombino non si può dire che la popolazione sia a rischio zero, come invece si sostiene nel RDS
a Livorno dove la Nave del Gas è posta a ben 24 km dalla costa.
La localizzazione del rigassificatore di Piombino non sembra tener conto delle disposizioni di cui all’Allegato 5 sezione F del decreto 105 del 2001 che individua in 2 Km il livello di attenzione di elementi vulnerabili quali abitazioni, infrastrutture, attività lavorative, poiché nella nostra realtà nella fascia di 2 km vi sono molti di
elementi vulnerabili, compresa la presenza umana.
Crediamo che queste preoccupazioni siano anche in chi ci amministra altrimenti gli atti emessi che prevedono la permanenza di tre anni, compreso lo stesso decreto di
nomina del Commissario per il trasferimento, dopo un investimento in Toscana del genere, non sarebbero stati emanati.
Ed è preso atto di ciò che rivolgiamo di nuovo istanza che non vengano accolte proroghe e rinnovi, già alla luce degli atti in possesso, perché la tollerabilità sul
territorio è stata resa evidente dalle scadenze temporali degli atti fin ora emessi dalle Autorità , dai pareri espressi dagli Enti, in particolare da quelli sanitari e ambientali.
Nell’arco di attività, in questi anni, si sono verificate varie situazioni delicate: dal superamento dei limiti di formaldeide poi rientrata che ha portato a rivedere le
cadenze di rilevazione dati emissivi, a emergenze per un incendio a bordo di un traghetto passeggeri che è rientrato in porto passando attraverso l’unico canale di
ingresso e uscita, vicinissimo al rigassificatore, alla metaniera e alla banchina dove poi sono stati fatti scendere circa 300 passeggeri.
Per quanto riguarda il maltempo ci chiediamo cosa potrebbe succedere se si ripetesse quanto è avvenuto il 18 agosto 2022, quando una violenta tempesta con raffiche di
vento estreme colpì Piombino, distruggendo in parte la ruota panoramica sita in Piazza Bovio e facendo staccare e volare via alcune pesanti cabine passeggeri.
Fra l’altro negli studi presentati dalla Snam sulla capacità di ormeggio della FSRU di resistere alla forza del vento, non ci risulta sia stata considerata l’intensità del vento
dell’episodio richiamato avendo fatto riferimento, in tali studi, a situazioni verificatesi prima dell’agosto 2022.
Oggi gli eventi estremi si ripetono in tempi molto ravvicinati.
Si chiede con le presenti osservazioni che venga rispettato il termine di permanenza dei tre anni della FSRU a Piombino nel rispetto di atti emessi e per le motivazioni
legate alla sicurezza, alla salute, all’ambiente, e anche per il mancato sviluppo del porto, data la presenza di un Impianto a rischio di incidente rilevante.
Si pensi che la banchina realizzata con finanziamenti pubblici per potenziare le attività e traffici portuali è invece ad uso esclusivo dell’impianto di rigassificazione la
cui permanenza potrebbe confliggere anche con progetti in prospettiva di reindustrializzazione della città.
Infine si ritiene che non possa applicarsi a questa fattispecie le disposizioni dell’art.29 octies e del decreto 152 del 2006 che prevedono che fino alla pronuncia della
Autorità competente in merito al riesame, il gestore continui l’attività sulla base delle autorizzazioni in suo possesso, articolo richiamato invece nella istanza della Soc.
Snam, in quanto tali disposizioni disciplinano fattispecie di riesame richieste dalla Pubblica amministrazione per migliorie tecniche e aspetti ambientali delle attività
interessate.
Qui siamo in presenza di una fattispecie diversa, poiché trattasi di istanza di parte (Gestore dell’impianto) per prorogare attività inerenti la propria attività
imprenditoriale di rigassificazione .
Pertanto la presentazione dell’istanza di proroga e di riesame da parte della Snam non determina, in assenza di specifici atti della Pubblica Amministrazione, alcun effetto automatico di proroga o ultrattività dell’AIA in scadenza.
E come espressamente codesto Ministero ha precisato nell’avvio al procedimento che, in mancanza, entro il termine della scadenza triennale, di un provvedimento che autorizzi la permanenza dell’attuale localizzazione, il procedimento viene archiviato, venendo meno i presupposti per il rilascio dell’A.I.A..
La presente è trasmessa ai sensi della legge 241 del 1990.
Comitato Salute Pubblica

